- Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Alghero” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
- Articolo 2
La denominazione di origine controllata “Alghero”, seguita o no dalle specificazioni bianco, rosato o rosso è riservata ai vini bianchi, rosati o rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni inseriti nella classificazione “raccomandati” o “autorizzati” per la provincia di Sassari, con l’esclusione dei vitigni aromatici . La denominazione “Alghero” seguita da una delle seguenti specificazioni:
Torbato – Sauvignon – Chardonnay – Cabernet sauvignon, franc o Carmenère, da soli o congiuntamente – Sangivese – Cagnulari o Cagniulari – Vermentino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione dei detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni inseriti nella classificazione “raccomandati” o “autorizzati” per la provincia di Sassari purché non superi al 15% del totale.- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” bianco può essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” rosato può essere prodotto anche nella tipologia frizzante.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello,liquoroso e spumante.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” Torbato può essere prodotto nella tipologia spumante.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” Chardonnay può essere prodotto anche nella tipologia spumante.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” Vermentino può essere prodotto solo nella tipologia frizzante.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” Cabernet può essere ottenuto dai vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Camenère da soli o congiuntamente.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” bianco può essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito.
- Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata “Alghero” comprende l’intero territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari e in parte il territorio all’interno del comune di Sassari cosi delimitato: a sud dai limiti dei comuni di Usini, Uri, Olmedo e Alghero, a ovest dal Mediterraneo e a nord dalla strada che partendo dal capo dell’Argentiera, attraversando la strada dei Due Mari prosegue in direzione di Sassari sino all’incrocio con la strada statale 291 attraverso la quale, percorrendo un breve tratto della strada statale 131, ci si immette sulla strada statale 127-bis e la si segue per un breve tratto chiudendo la delimitazione con il raggiungimento dei limiti del comune di Usini. È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all’atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni di origine anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.
- Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte. È vietata ogni pratica di forzatura. E’ammessa l’irrigazione di soccorso. I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 2.500 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i 6 kg per i vini provenienti da uve a bacca rossa e 6,5 kg per i vini provenienti da uve a bacca bianca. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’articolo 2 e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere come da tabella allegata A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.
- Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento obbligatorio e affinamento in bottiglia devono essere effettuate all’interno della zona delimitata dall’articolo 3. E’ consentito chye le operazioni di elaborazione degli spumanti siano effettuate anche fuori della zona delimitata dall’articolo 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione d’origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutto il prodotto.
La denominazione di origine controllata “Alghero” con la specificazione “bianco”, “rosso”, “Chardonnay”, “Torbato” può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. E’ consentito l’arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo della denominazione d’origine controllata “Alghero” o con mosto concentrato rettificato. Il vino a denominazione di origine controllata “Alghero” rosso può essere elaborato nella tipologia “liquoroso” purché le uve fresche siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento naturale, fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo non inferiore al 15%. E’ consentita l’aggiunta di alcol di origine vinica in ottemperanza alle norme vigenti nella elaborazione dei
vini liquorosi.
Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” liquoroso non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla vendemmia. Qualora detto periodo superi i cinque anni, il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” liquoroso può essere classificato “riserva”. Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” bianco può elaborato nella tipologia “passito” purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sino a portarle a un titolo alcolometrico naturale minimo complessivo del 15%. Il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” rosso può essere elaborato nella tipologia “novello” secondo le normative vigenti. I vini a denominazione d’origine controllata “Alghero” frizzanti devono essere ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste per legge.
- Articolo 6
I vini di cui all’articolo 2, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:- “Alghero” Bianco:
- colore: giallo paglierino tenue;
- odore: profumo delicato, gradevole;
- sapore: sapido e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
- “Alghero” Rosso:
- colore: rosso rubino, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
- sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
- “Alghero” Torbato:
- colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;
- odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;
- sapore: sapido, armonico, dal retrogusto piacevolmente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
- “Alghero” Sauvignon:
- colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;
- odore: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
- “Alghero” Chardonnay:
- colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico, fruttato;
- sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
- “Alghero” Sangiovese:
- colore: rosso tendende al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
- “Alghero” Sangiovese:
- colore: rosso tendende al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
- “Alghero” Cabernet:
- colore: rubino intenso fino al granato carico;
- odore: caratteristico, etereo;
- sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minim: 20 per mille.
- “Alghero” Cagnulari (o Cagniulari):
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, caratteristico del vitigno;
- sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
- “Alghero” novello:
- colore: rubino con toni violetti;
- odore: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;
- sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
- “Alghero” frizzante bianco:
- colore: giallo paglierino carico;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile, frizzante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
- “Alghero” Vermentino frizzante:
- colore: giallo paglierino scarico;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile, frizzante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
- “Alghero” frizzante rosato:
- colore: rosato;
- odore: vinoso, delicato, gradevole;
- sapore: armonico, asciutto o morbido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 15 per mille.
- “Alghero” Torbato spumante:
- colore: giallo paglierino carico con spuma persistente;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
- “Alghero” Chardonnay spumante:
- colore: giallo paglierino con spuma persistente;
- odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
- sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
- “Alghero” spumante bianco:
- colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;
- odore: gradevole e fruttato;
- sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, delicatamente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale complessivo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 14 per mille.
- “Alghero” spumante rosso:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi violetti;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico, spuma persistente;
- sapore: secco o amabile o dolce, gradevolmente aromatico;
- titolo alcolometrico volumico totale complessivo: 11,5%;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minim: 18 per mille.
- “Alghero” liquoroso:
- colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;
- odore: intenso, complesso, etereo;
- sapore: dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;
- titolo alcolometrico complessivo minimo: 21,6%;
- zuccheri residui: minimo 60 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
- “Alghero” passito:
- colore: giallo oro;
- odore: intenso, etereo, di frutta matura;
- sapore: dolce pieno mielato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 17,4% di cui effettivo minimo: 15%;
- zuccheri residui: minimo 40 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E’ facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati con l’acidità totale e l’estratto secco netto.
- Articolo 7
Alla denominazine di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” destinati al consumo deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. I vini per i quali, all’atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la denominazione d’origine controllata “Alghero” seguita da una delle seguenti specificazioni: Torbato, Sauvignon, Chardonnay, Sangiovese, Cabernet, Cagnulari o Cagniulari, possono essere riclassificati, prima dell’imbottigliamento, con la denominazione d’origine controllata “Alghero” senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.
- Articolo 8
Tutti i vini della denominazione d’origine controllata “Alghero”, se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,375 litri e da 1 a 1,5 litri, è ammesso il tappo a vite.
Alghero DOC
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Gen