- Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Arborea”, accompagnata da una delle specificazioni di vitigno di cui all’articolo 2, é riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
- Articolo 2
a) La Doc “Arborea” con la specificazione “Sangiovese” è riservata al vino rosso o rosato, ottenuto dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l’85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatica, raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.
b) La Doc “Arborea” con la specificazione “Trebbiano” é riservata ai vini bianchi ottenuti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale: Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano, per almeno l’85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati in provincia di Oristano, fino ad un massimo del 15%.
Le specificazioni di vitigno di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine controllata. - Articolo 3
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc “Arborea” devono essere prodotte nella parte di territorio in provincia di Oristano, idoneo alla produzione dei vini con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende il territorio amministrativo dei comuni di:
Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Cabras, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Mogorella, Morgongiori, Milis, Narbolia, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Villa S. Antonio, Santa Giusta, San Nicolo Arcidano, San Vero Milis, Senis, Siamanna, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Simala, Sini, Siris, Solarussa, Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villaurbana, Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.
- Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi non idonei i terreni situati ad altitudine superiore a 600 metri sul livello del mare, quelli di pianura o altri in condizioni fisiche e idrogeologiche contrastanti con l’ottenimento della qualità dei vini previsti dal presente disciplinare. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino, con l’esclusione dell’allevamento ad alberello tradizionale e del tendone. E’ vietata ogni pratica di forzatura: è tuttavia consentita l’irrigazione come mezzo di soccorso. La produzione massima per ettaro dei vigneti non deve essere superiore ai 180 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La Regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino Doc, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Su proposta del Comitato nazionale il ministero può variare la determinazione regionale. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
- Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve, di cui al precedente articolo 3. Le uve vinificate devono avere una gradazione zuccherina naturale tale da assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima di 10,5 gradi per il Sangiovese e di 10 gradi per il Trebbiano. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti che sono atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
- Articolo 6
I vini Doc “Arborea”, all’atto dell’immissione al consumo, devono presentate le seguenti caratteristiche:- Sangiovese rosso:
- colore: rosso rubino;
- odore: profumo intenso vinoso;
- sapore: asciutto, ma morbido, fresco, aromatico;
- gradazione alcolica complessiva minima al consumo: gradi 11;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
- Sangiovese rosato:
- colore: rosato tendente al cerasuolo;
- odore: profumo delicato;
- sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco;
- gradazione alcolica minima al consumo: gradi 11;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 17 per mille.
- Trebbiano:
- colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdolini;
- odore: profumo tenue e delicato;
- sapore: secco o amabile fresco, leggermente acidulo, armonico;
- gradazione alcolica complessiva minima al consumo: gradi 10,5;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.
La Doc “Arborea Trebbiano” nei tipi secco e amabile può essere utilizzata per la produzione del tipo frizzante naturale.
Il tipo “amabile” deve portare in etichetta la specificazione “amabile”. E’ in facoltà del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
- Articolo 7
Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “vecchio”, “riserva” e simili. E’ consentita l’indicazione dell’anno della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto. E’, altresì, consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente; nonché l’indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
- Articolo 8
Nell’ambito del 15% dei vitigni diversi da quelli fondamentali, fino al compimento di tre annate successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio, vitigni a bacca aromatica o non raccomandati nella misura massima del 10%. Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d’ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare ad essi vigneti le modifiche necessarie per uniformare la piattaforma ampelografica alle disposizioni di cui all’articolo 2, dandone comunicazione ai competenti servizi regionali per i necessari accertamenti di idoneità.
- Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Arborea” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
Arborea DOC
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