- Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Campidano di Terralba” o “Terralba” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
- Articolo 2
Il vino “Campidano di Terralba” o “Terralba” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni Bovale (Bovale sardo e Bovale di Spagna). E’ ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pascale di Cagliari, Greco nero (localmente noto come Gregu nieddu) e Monica presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, sino ad un massimo del 20%.
- Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo dei Comuni: Arbus, Baressa, Collinas, Gonnosfanadiga, Gonnoscodina, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pabillonis, Palmas Arborea, Pompu, Sardara, S. Gavino Monreale, S. Giusta, S. Nicolò d’Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras, Villanovaforru, Guspini, Gonnostramatza.
- Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Campidano di Terralba” o “Terralba” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, da dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ in ogni caso da escludere la forma di allevamento ad alberello tradizionale. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non deve essere superiore ai 150 q.li di uva. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
- Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Campidano di Terralba” o “Terralba” una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Il vino “Campidano di Terralba” o “Terralba” non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve.
- Articolo 6
Il vino “Campidano di Terralba” o “Terralba”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:- colore: rosso rubino più o meno chiaro;
- odore: vinoso, intenso;
- sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
- gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E’ in facoltà del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per la acidità totale e l’estratto secco netto.
- Articolo 7
Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi: “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Campidano di Terralba” o “Terralba” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
- Articolo 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Campidano di Terralba” o “Terralba” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
Campidano di Terralba DOC
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Gen