- Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Malvasia di Cagliari” è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
- Articolo 2
Il vino “Malvasia di Cagliari” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Malvasia di Sardegna. E’ consentita, per favorire l’impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo articolo 4.
- Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell’ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aido Maggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Sant’Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.
- Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Malvasia di Cagliari” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E’ vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Malvasia di Cagliari” non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
- Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino “Malvasia di Cagliari” devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3. Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E’ vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l’aggiunta di alcol di origine vinicola al mosto o al vino di base. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 13. E’ consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie. Il vino “Malvasia di Cagliari” non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all’annata di produzione delle uve.
- Articolo 6
- Il vino “Malvasia di Cagliari“, all’atto dell’immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino tendente al dorato;
- odore: profumo intenso delicato caratteristico;
- sapore: dal dolce al secco, alcolico con retrogusto amarognolo di mandorle tostate;
- gradazione alcolica complessiva minima: 14 di cui almeno 12 svolta e un minimo da svolgere di 2 gradi e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come “secco” o come “dry”, 14 gradi, di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
La denominazione di origine controllata “Malvasia di Cagliari” può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.
- Il vino “Malvasia di Cagliari” nei tipi liquorosi, all’atto dell’immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- colore: giallo paglierino tendente al dorato;
- all’odore e al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
- gradazione alcolica complessiva minima: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi, e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come “secco” o come “dry”, oltre, naturalmente, che come liquoroso, 17,5 gradi di cui almeno 16,5 svolti ed un massimo da svolgere di 1 grado;
- acidità totale minima: 3,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E’ in facoltà del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
- Articolo 7
I vini “Malvasia di Cagliari” liquorosi qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due anni di cui uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione “riserva”. Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.
- Articolo 8
Alla denominazione di cui all’articolo 1è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: “extra”, “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Malvasia di Cagliari” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
- Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Malvasia di Cagliari” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
Malvasia di Cagliari DOC
30
Gen