- Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Monica di Sardegna” è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
- Articolo 2
Il vino “Monica di Sardegna” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Monica. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella regione sarda presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
- Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell’ambito territoriale della regione sarda.
- Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Monica di Sardegna” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti e quelli di debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 180 q.li. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all’articolo 1 non dovranno superare i 150 q.li per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un’accurata cernita. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite. La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino DOC inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Su proposta del Comitato nazionale il ministero può variare la determinazione regionale. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
- Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Monica di Sardegna” una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Il vino “Monica di Sardegna” non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo successivo all’annata di produzione delle uve.
- Articolo 6
- Il vino “Monica di Sardegna” all’atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino chiaro, brillante, tendente all’amaranto con l’invecchiamento;
- odore: profumo intenso etereo e gradevole;
- sapore: asciutto oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;
- gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E’ in facoltà del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l’acidità totale e l’estratto secco.
- La denominazione di origine controllata “Monica di Sardegna” (secco o amabile) può essere utilizzata per la produzione del tipo “frizzante” naturale. I tipi “amabile” (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione “amabile”.
- Articolo 7
Il vino “Monica di Sardegna” del tipo secco tranquillo ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 12 gradi e sia immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di 12,5 gradi dopo il 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia da cui deriva, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “superiore”. Sulle bottiglie del vino “Monica di Sardegna” secco, tranquillo “superiore” deve sempre figurare l’annata di produzione delle uve.
- Articolo 8
Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Qualora dette indicazioni facciano riferimento diretto o indiretto alla denominazione geografica “Cagliari”, i caratteri usati per indicarle non devono superare i 3 mm. di altezza per 2 di larghezza ed in ogni caso non devono essere superiori ad un quarto sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione “Monica di Sardegna”. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Monica di Sardegna” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
- Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Monica di Sardegna” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n 930.
Monica di Sardegna DOC
30
Gen