Disciplinari di produzione vino Sardegna, DOC Sardegna

Moscato di Cagliari DOC

Mappa area di produzione del vino DOC Moscato di Cagliari
  • Articolo 1
    La denominazione di origine controllata “Moscato di Cagliari” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
     
  • Articolo 2
    Il vino “Moscato di Cagliari” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco. E’ consentita, per favorire l’impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo articolo 4.
     
  • Articolo 3
    Le uve devono essere prodotte nell’ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Sant’Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.
     
  • Articolo 4
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Moscato di Cagliari”, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura.
    La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino “Moscato di Cagliari” non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
     
  • Articolo 5
    Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino “Moscato di Cagliari” devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3. Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E’ vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l’aggiunta di alcol di origine viticola al mosto o al vino di base. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 13. E’ consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su stuoia. Il vino “Moscato di Cagliari” non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all’annata di produzione delle uve.
     
  • Articolo 6
    • Il vino “Moscato di Cagliari”, all’atto dell’immissione al consumo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
    • colore: giallo dorato brillante;
    • odore: intenso aroma caratteristico;
    • sapore: squisitamente dolce, vellutato, che ricorda l’uva;
    • gradazione alcolica complessiva minima: 15 di cui almeno 12 svolta e un minimo da svolgere di 3 gradi;
    • acidità totale minima: 4 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 22 per mille.

      La denominazione di origine controllata “Moscato di Cagliari” può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto, mediante alcolizzazione, con vino base o mosto rispondente alle condizioni previste dai precedenti articoli.
       
    • Il vino “Moscato di Cagliari” nel tipo liquoroso deve presentare le seguenti caratteristiche:
    • colore: giallo dorato brillante;
    • all’odore ed al sapore una maggiore finezza ed uno spiccato aroma;
    • gradazione alcolica complessiva minima: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi;
    • acidità totale minima: 3,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 20 per mille.

      E’ in facoltà ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
       
  • Articolo 7
    Il vino “Moscato di Cagliari” liquoroso qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno, può portare in etichetta la menzione “riserva”. Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.
     
  • Articolo 8
    Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “superiore”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Moscato di Cagliari” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
     
  • Articolo 9
    Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Moscato di Cagliari” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.

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