Disciplinari di produzione vino Sardegna, DOC Sardegna

Moscato di Sorso-Sennori DOC

Mappa area di produzione del vino DOC Moscato di Sorso Sennori
  • Articolo 1
    La denominazione di origine controllata “Moscato di Sorso-Sennori” o più semplicemente di “Moscato di Sorso” o “Moscato di Sennori” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
     
  • Articolo 2
    Il vino “Moscato di Sorso-Sennori” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno “Moscato bianco“. E’ consentita, per favorire l’impollinazione, la presenza nei vigneti di non più 5% di vitigni diversi e l’uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.
     
  • Articolo 3
    Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio comunale di Sorso e Sennori.
     
  • Articolo 4
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Moscato di Sorso-Sennori” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto esclusi i terreni di debole spessore, con pendenze eccessive, nonché quelli sabbiosi poco evoluti. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E’ vietata ogni pratica di forzatura e è ammessa l’irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 108 quintali.
    Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino “Moscato di Sorso-Sennori” non dovranno superare i 90 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso una accurata cernita. Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura specializzata deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60% a prodotto finito.
     
  • Articolo 5
    Le operazioni di vinificazione del vino “Moscato di Sorso-Sennori” devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E’ escluso qualsiasi aumento della gradazione alcolica complessiva mediante concentrazione del mosto o del vino, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 14,5. Il vino “Moscato di Sorso-Sennori” non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia.
     
  • Articolo 6
    • Il vino “Moscato di Sorso-Sennori” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    • colore: giallo dorato carico;
    • odore: aroma caratteristico intenso;
    • sapore: dolce, pieno, fine;
    • gradazione alcolica complessiva minima: 15 di cui almeno 13 effettivi;
    • acidità totale minima: 3,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 23 per mille.

      E’ in facoltà del ministro per l’Agricoltura e le Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
       
  • Articolo 7
    E’ ammessa la produzione del vino “Moscato di Sorso-Sennori liquoroso dolce”, ottenuto mediante l’aggiunta di alcol rettificato buon gusto di origine viticola. La resa massima dell’uva in vino non deve essere, in tal caso, superiore al 65% a prodotto finito.
     
  • Articolo 8
    Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Moscato di Sorso-Sennori” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
     
  • Articolo 9
    Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Moscato di Sorso-Sennori” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.

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