Disciplinari di produzione vino Sardegna, DOC Sardegna

Nuragus di Cagliari DOC

Mappa area di produzione del vino DOC Nasco di Cagliari
  • Articolo 1
    La denominazione di origine controllata “Nuragus di Cagliari” è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
     
  • Articolo 2
    Il vino “Nuragus di Cagliari” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno “Nuragus” dall’85% al 100%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatica, raccomandati o autorizzati per le province di Cagliari e Nuoro, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
     
  • Articolo 3
    Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Cagliari e quelle dei comuni: della provincia di Nuoro: Orroli, Nurri, Nuragus, Serri, Escolca, Gergei, Isili, Nurallao, Genoni; della provincia di Oristano: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongiaus, Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Mongiongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Sant’Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.
     
  • Articolo 4
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Nuragus di Cagliari” devono essere quelle atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 500 metri s.l.m., quelli con microclima umido ventoso, i suoli idromorfi, salsi, eccessivamente liscivati, poco profondi, rocciosi e quelli sabbiosi delle zone costiere. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare. È comunque da considerarsi esclusa la forma di allevamento ad alberello. E’ vietata ogni pratica di forzatura.
    E’ consentita l’irrigazione di soccorso. La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 200 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo di cui al precedente comma. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite. La Regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino DOC, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al ministero dell’Agricoltura e delle Foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Su proposta del Comitato nazionale il ministero può variare la determinazione regionale. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
     
  • Articolo 5
    Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Nuragus di Cagliari” una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
     
  • Articolo 6
    • Il vino “Nuragus di Cagliari“, all’atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    • colore: paglierino tenue, talvolta con leggero riflesso verdolino;
    • odore: vinoso, gradevole;
    • sapore: secco, oppure amabile, sapido, armonico, leggermente acidulo, gradevole di buona beva;
    • gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
    • acidità totale minima: 4,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 16 per mille.

      La denominazione di origine controllata “Nuragus di Cagliari” può essere utilizzata per la produzione del tipo “frizzante” naturale. I tipi “amabile” (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione “amabile”. E’ in facoltà del ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
       
  • Articolo 7
    E’ vietato usare insieme alla denominazione di cui all’articolo 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. E’ consentita l’indicazione dell’anno della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto. E’ altresì consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l’acquirente; nonché l’indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
     
  • Articolo 8
    Chiunque produce, vende, pone in vendita e comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata “Nuragus di Cagliari” vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930.

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