Disciplinari di produzione vino Sardegna, DOC Sardegna

Sardegna Semidano DOC

Mappa area di produzione del vino DOC Sardegna Semidano
  • Articolo 1
    La denominazione di origine controllata “Sardegna” Semidano è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano può essere accompagnata dalla sottozona “Mogoro” a condizione che il vino così designato provenga dalla rispettiva zona di produzione che risponde ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.
     
  • Articolo 2
    La denominazione di origine controllata “Sardegna” Semidano è riservata al vino bianco, ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal vitigno Semidano. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni non aromatici inseriti nella classificazione “raccomandati” o “autorizzati” per le province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, purché non superiori al 15% del totale. Il vino a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano può essere prodotto anche nelle tipologie spumante, superiore e passito.
     
  • Articolo 3
    La zona di produzione delle uve per l’ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano comprende l’intero territorio delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano nella regione Sardegna. La zona di produzione del vino a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano designato con la sottozona “Mogoro”, comprende l’intero territorio dei comuni di Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris e Uras in provincia di Oristano e Collinas, Sardara e Villanovaforru in provincia di Cagliari.
     
  • Articolo 4
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti, i terreni di buona esposizione, di altitudine non superiore ai 400 metri. Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle e quelli estremamente sabbiosi delle zone costiere. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte. È vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa l’irrigazione di soccorso. I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.250 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i Kg. 4. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Sardegna” Semidano non deve essere superiore alle 13 tonnellate per ettaro.

    Tale resa, per la produzione del vino “Sardegna” Semidano designato con il nome della sottozona “Mogoro”, o con le tipologie “superiore” e” passito” non può essere superiore a tonnellate 11. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione. Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano non deve essere inferiore al 10,5 %, mentre per quelle destinate alla produzione del vino “Sardegna” Semidano designato con la sotto zona “Mogoro” non deve essere inferiore a 11,0% e per quelle destinate alle tipologie “superiore” e “passito” non deve essere inferiore al 12,5%. Le uve destinate alla spumantizzazione devono assicurare un titolo alcolometrico minimo naturale del 10%. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano passito devono subire un appassimento naturale su pianta o su graticci.
     
  • Articolo 5
    Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all’interno delle zone delimitate dall’articolo 3. Su specifica richiesta è consentito alle ditte interessate, per i vini a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano con il riferimento alla sotto zona “Mogoro”, sentita la Regione Sardegna, di effettuare le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo nell’ambito della zona di produzione del vino a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano, purchè dimostrino la tradizionalità di tale pratica. E’ consentito che le operazioni di elaborazione della tipologia spumante siano effettuate anche fuori della zona delimitata dall’articolo 3.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell’uva destinata alla produzione del vino a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano Passito non deve essere superiore al 50% in vino finito. E’ consentito l’arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo della denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano o con mosto concentrato rettificato, esclusa la tipologia passito.
     
  • Articolo 6
    I vini “Sardegna” Semidano di cui all’articolo 2, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

    • Sardegna” Semidano:
    • colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;
    • odore: profumo delicato di fruttato, caratteristico;
    • sapore: morbido, sapido, fresco;
    • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    • residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
    • acidità totale minima: 4,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 15 per mille.
       
    • Sardegna” Semidano sottozona Mogoro:
    • colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;
    • odore: profumo delicato di fruttato, caratteristico;
    • sapore: morbido, sapido, fresco;
    • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    • residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
    • acidità totale minima: 4,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 15 per mille.
       
    • Sardegna” Semidano spumante:
    • colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al verdognolo, “perlage” fine e persistente;
    • odore: caratteristico, delicato;
    • sapore: sapido, fresco, secco o amabile o dolce, leggermente aromatico;
    • titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5%;
    • acidità totale minima: 4,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 15 per mille.
       
    • Sardegna” Semidano superiore:
    • colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;
    • odore profumo delicato di fruttato, caratteristico;
    • sapore: morbido, sapido, fresco;
    • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 3 %;
    • residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
    • acidità totale minima: 4,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 8 per mille.
       
    • Sardegna” Semidano passito:
    • colore: giallo oro;
    • odore: intenso, etereo, di frutta matura;
    • sapore: dolce, pieno, mielato;
    • titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:15% di cui effettivo minimo:13%;
    • zuccheri residui: minimo 35 g/l;
    • acidità totale minima: 4,5 per mille;
    • estratto secco netto minimo: 18 per mille.

      E’ facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
       
  • Articolo 7
    Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente. E’ altresi consentita l’indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato è stato ottenuto, purchè non abbiano significato laudativo. Fatta eccezione per il vino spumante, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano destinato al consumo deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
     
  • Articolo 8
    I vini a denominazione d’origine controllata “Sardegna” Semidano se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt. 0,375, è ammesso il tappo a vite.

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