Disciplinari di produzione vino Sardegna, IGT Sardegna

Colli del Limbara IGT

Mappa area di produzione del vino IGT
  • Articolo 1
    L’indicazione geografica tipica “Colli del Limbara”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
     
  • Articolo 2
    L’indicazione geografica tipica “Colli del Limbara” è riservata ai seguenti vini:
    • bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    • rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    • rosati, anche nella tipologia frizzante.

      I vini a indicazione geografica tipica “Colli del Limbara” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Sassari e di Nuoro, a bacca di colore corrispondente. L’indicazione geografica tipica “Colli del Limbara”, col la specificazione di uno dei vitigni (Divieto riferimento vitigno Tocai, D.m. 26 febbraio 1998, pagina 1738) raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Sassari e di Nuoro con l’esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica “Colli del Limbara” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
       
  • Articolo 3
    La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Colli del Limbara” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, Palau, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu, Viddalba in provincia di Sassari; e dei comuni di Budoni e San Teodoro in provincia di Nuoro.
  • Articolo 4
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Colli del Limbara”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Colli del Limbara”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    • 9,5% per i bianchi;
    • 10% per i rosati;
    • 10% per i rossi.

      Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
       
  • Articolo 5
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% (limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per tutti i tipo di vino.
     
  • Articolo 6
    I vini a indicazione geografica tipica “Colli del Limbara”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    • “Colli del Limbara” bianco: 10%;
    • “Colli del Limbara” rosso: 11%;
    • “Colli del Limbara” rosato: 10,5%;
    • “Colli del Limbara” novello: 11%;
    • “Colli del Limbara” frizzante: 10,5%.
       
  • Articolo 7
    All’indicazione geografica tipica “Colli del Limbara” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica “Colli del Limbara” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

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