Disciplinari di produzione vino Sardegna, IGT Sardegna

Sibiola IGT

Mappa area di produzione del vino IGT Sibiola
  • Articolo 1
    L’indicazione geografica tipica “Sibiola“, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
     
  • Articolo 2
    L’indicazione geografica tipica “Sibiola” è riservata ai seguenti vini:
    • bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    • rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    • rosati, anche nella tipologia frizzante.

      I vini a indicazione geografica tipica “Sibiola” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente. L’indicazione geografica tipica “Sibiola”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l’esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
      Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica “Sibiola” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
       
  • Articolo 3
    La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “Sibiola” comprende il territorio di Serdiana e Soleminis in provincia di Cagliari così delimitato: partendo dall’ incrocio della s.s. n. 387 del Gerrei con il bivio per Dolianova si procede per la circonvallazione di Serdiana fino al bivio della strada provinciale per Ussana, si segue questa fino al confine comunale di Serdiana, si segue tale confine per tutti i lati ovest e sud fino all’incrocio del comune di Soleminis presso il rio Funtana Basciu a quota 128, si prosegue lungo il rio stesso fino all’incrocio della s.s. n. 387 del Gerrei, e si procede fino al punto di partenza, cioè al bivio di Dolianova.
     
  • Articolo 4
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere querlle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Sibiola”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/1996) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Sibiola”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    • 9,5% per i bianchi;
    • 10% per i rosati;
    • 10% per i rossi.

      Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
       
  • Articolo 5
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% (limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per tutti i tipi di vino.
     
  • Articolo 6
    I vini a indicazione geografica tipica “Sibiola”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    • “Sibiola” bianco: 10%;
    • “Sibiola” rosso: 11%;
    • “Sibiola” rosato: 10,5%;
    • “Sibiola” novello: 11%;
    • “Sibiola”frizzante: 10,5%.
       
  • Articolo 7
    Alla indicazione geografica tipica “Sibiola” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica “Sibiola” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presenta disciplinare.

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