- Articolo 1
L’indicazione geografica tipica “Trexenta“, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
- Articolo 2
L’indicazione geografica tipica “Trexenta” è riservata ai seguenti vini:- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica “Trexenta” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, a bacca di colore corrispondente. L’indicazione geografica tipica “Trexenta”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari con l’esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica “Trexenta” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
- Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Trexenta” comprende l’intero territorio dei seguenti comuni: Barrali, Gesigo, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Selegas, Senorbi, Siurgus Donigala, Suelli, S. Basilio, S. Andrea Frius, in provincia di Cagliari. - Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Trexenta”, accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite da elevare del 20% vedi D.m. 2/8/1996) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite da elevare del 20% vedi D.m. 2/96) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Trexenta” seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:- 9,5% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
- Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% (limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96) per tutti i tipi di vino.
- Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica “Trexenta”, seguiti o meno dal riferimento al nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:- “Trexenta” bianco: 10%;
- “Trexenta” rosso: 11%;
- “Trexenta” rosato: 10,5%;
- “Trexenta” novello: 11%;
- “Trexenta” frizzante: 10,5%.
- Articolo 7
All’indicazione geografica tipica “Trexenta” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali a trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l’indicazione geografica tipica “Trexenta” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Trexenta IGT
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Gen