Disciplinari di produzione vino Sardegna, IGT Sardegna

Valle del Tirso IGT

Mappa area di produzione del vino IGT Valle del Tirso
  • Articolo 1
    L’indicazione geografica tipica “Valle del Tirso“, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
     
  • Articolo 2
    L’indicazione geografica tipica “Valle del Tirso” è riservata ai seguenti vini:
    • bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    • rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    • rosati, anche nella tipologia frizzante.

      I vini a indicazione geografica tipica “Valle del Tirso” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, a bacca di colore corrispondente. L’indicazione geografica tipica “Valle del Tirso”, con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano con l’esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
      Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Oristano, fino a un massimo del 15% . I vini a indicazione geografica tipica “Valle del Tirso” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
       
  • Articolo 3
    La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Valle del Tirso” comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Baratili S. Pietro, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, S. Vero Milis, S. Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, e Zerfaliu, in provincia di Oristano.
  • Articolo 4
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Valle del Tirso”, compagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96) per le tipologie rosso e rosato e a tonnellate 16 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Valle del Tirso”, seguita o meno dal riferimento al vitigno devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

    • 9,5% per i bianchi;
    • 10% per i rosati;
    • 10% per i rossi.

      Nei casi di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
       
  • Articolo 5
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% (limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per tutti i tipi di vino.
     
  • Articolo 6
    I vini a indicazione geografica tipica “Valle del Tirso”, seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    • “Valle del Tirso” bianco: 10%;
    • “Valle del Tirso” rosso: 11%;
    • “Valle del Tirso” rosato: 10,5%;
    • “Valle del Tirso” novello: 11%;
    • “Valle del Tirso” frizzante: 10,5%.
       
  • Articolo 7
    All’indicazione geografica tipica “Valle del Tirso” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l’indicazione geografica tipica “Valle del Tirso” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

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