- Articolo 1
La denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis” è riservata ai vini rosso, rosso riserva, rosso superiore, rosato, novello e passito, che rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare di produzione.
- Articolo 2
I vini a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” rosso, riserva, superiore, rosato, novello e passito devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Carignano per almeno l’85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Cagliari, fino ad un massimo del 15%.
- Articolo 3
Le uve devono essere prodotte nell’ambito del Sulcis comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Cagliari: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo dei vigneti di cui all’art. 15 della Legge 164/92, unicamente i vigneti di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione dei terreni male esposti, di scarsa profondità o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e comunque idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare. I nuovi impianti ed i reimpianti successivi all’approvazione del presente disciplinare, escludono i sistemi espansi (tendone, pergole, palmette e forme similari). I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 3,5 a ceppo. Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 5.000 ceppi a ettaro e la produzione media non deve superare i Kg. 2,200 per ceppo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso in numero massimo di due interventi nelle stagioni primaverile ed estiva e comunque non oltre il 15 Agosto. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le t. 11. La resa massima di uva per ettaro dei vini a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” rosso superiore e passito non può superare le t. 7,5. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi; oltre detto limite tutta la produzione decade dalla denominazione d’origine controllata. Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione per ceppo.
- Articolo 5
Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di affinamento obbligatorio in bottiglia dei vini di cui all’art. 2, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata nell’art. 3. La resa massima dell’uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 65% per le tipologie rosso, riserva, superiore e novello e al 60% per la tipologia rosato. Qualora vengano superati questi limiti, ma non rispettivamente il 70% ed il 65%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine controllata. Oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutto il prodotto. Nella vinificazione dei vini di cui all’art. 2, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” rosso, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 12%, mentre quelle destinate alla produzione delle tipologie “rosso riserva” e “rosso superiore” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 12,5%. Per le tipologie riserva e superiore è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia.
Per la tipologia rosso è previsto esclusivamente un periodo di affinamento in bottiglia di almeno tre mesi. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’annata di produzione delle uve. Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” superiore deve provenire esclusivamente da vigneti aventi la forma di allevamento ad alberello e alberello appoggiato. Nel caso di rivendicazione della tipologia “Carignano del Sulcis” superiore non può essere effettuato alcun tipo di arricchimento. Le uve destinate alla produzione delle tipologie novello e rosato, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo dell’11%. Nella vinificazione del vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” passito, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:- a) l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 10 ottobre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo;
- b) l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; può avvenire altresì su pianta, sotto tettoie, e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;
- c) la conservazione e l’invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a 10 ettolitri;
- d) il periodo di invecchiamento è di almeno 6 mesi di cui almeno tre mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve e l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo;
- e) al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
- Articolo 6 Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” rosso, all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, gradevolmente intenso;
- sapore: asciutto, sapido, armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- stratto secco netto minimo: 25 per mille.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” riserva, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: intenso, equilibrato;
- sapore: asciutto, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 26 per mille.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” superiore, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
- odore: intenso e caratteristico;
- sapore: asciutto, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 26 per mille.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” rosato, all’atto dell’immissione al consumo deve avere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosato più o meno carico;
- odore: gradevolmente vinoso;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” novello, all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, sapido;
- zuccheri riduttori residui massimi: 6 g/l;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
- Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” passito, all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
- colore: da rosso all’ambrato;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: dolce, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 16% di cui 14 svolto;
- acidità totale minima: 4 per mille;
- estratto secco netto minimo: 28 per mille;
- zuccheri riduttori: minimo 5%.
E’ facoltà del ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali – Comitato grande nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione d’origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche, di modificare, con un proprio decreto, i limiti minimi indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
- Articolo 7
Ai vini a denominazione d’origine controllata di cui all’art. 2 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari. Per la tipologia superiore non è consentita la qualificazione riserva. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nell’area delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto. I vini a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” rosso, novello e rosato, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri. I vini a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” riserva e superiore, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro delle seguenti capacità: litri 0,750, litri 1,500, litri 3,00. Le bottiglie nelle quali sono confezionati i vini a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” riserva, superiore e passito debbono essere, anche per quanto riguarda l’abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero. Il vino a denominazione d’origine controllata “Carignano del Sulcis” passito deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero. In etichetta deve figurare obbligatoriamente per tutte le tipologie l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Carignano del Sulcis DOC
30
Gen