- Articolo 1
L’indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi“, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
- Articolo 2
L’indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” è riservata ai seguenti vini:- bianchi, anche nella tipologia frizzante;
- rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di cui all’articolo 3, a bacca di colore corrispondente. L’indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi”, con la specificazione di uno dei vitigni (Divieto riferimento vitigno Tocai, Dm. 26 febbraio 1998, pag. 1738) raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di produzione con l’esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino e Vernaccia è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province, fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, nonché novello per i vini ottenuti da vitigni a bacca rossa.
- Articolo 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.
- Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi”, accompagnati o meno da riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 15 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96) per le tipologie rosso e rosato e tonnellate 16 (limite da elevare del 20%, vedi D.m. 2/8/96) per la tipologia bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi”, seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:- 9,5% per i bianchi;
- 10% per i rosati;
- 10% per i rossi.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
- Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% (limite da aumentare, vedi D.m. 2/8/96), per tutti i tipi di vino.
- Articolo 6
I vini a indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi”, seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
- ” Isola dei Nuraghi” bianco: 10%;
- ” Isola dei Nuraghi” rosso: 11%;
- ” Isola dei Nuraghi” rosato: 10,5%;
- ” Isola dei Nuraghi” novello: 11%;
- ” Isola dei Nuraghi” frizzante: 10,5%.
- Articolo 7
All’indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell’articolo 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.164, l’indicazione geografica tipica “Isola dei Nuraghi” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l’indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Isola dei Nuraghi IGT
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Gen